Milano, 14 gennaio 2020 

  

È ormai noto a tutti che con l’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2020 è stata introdotta una nuova tassa sugli imballi in materia plastica, denominata plastic tax, che diverrà obbligatoria entro il mese di luglio 2020.

Tanti sono i quesiti in merito all’applicazione di questa legge, ma poche sono le certezze in assenza del provvedimento attuativo, che si prevede verrà pubblicato entro maggio 2020.

 

Tuttavia è possibile fare chiarezza sulle prime informazioni certe:

1. Quali prodotti pagano l’imposta?

Con la legge di bilancio è stata stabilita un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), immessi al consumo sul territorio nazionale che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

 

2. Questo provvedimento può riguardare anche le etichette?

, poiché ai fini dell’applicazione dell’imposta sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Quindi anche alcuni tipi di etichette autoadesive in plastica.

3. Ci sono MACSI che non pagano la tassa?

L’imposta non è dovuta:

  • per i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN13432;
  • per i dispositivi medici;
  • per i MACSI ceduti direttamente all’estero;
  • sulla materia plastica contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.

4. In che momento sorge l’obbligo del contributo?

Per i MACSI, l’obbligo del contributo sorge al momento della produzione o dell’importazione definitiva nel territorio nazionale da altri Paesi dell’Unione Europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione al consumo dei MACSI nel territorio nazionale. L’immissione al consumo si verifica al momento della cessione ad altro soggetto nazionale.

5. Chi paga il contributo?

Sono tenuti al pagamento della tassa:

 

  • per i MACSI prodotti in Italia, il fabbricante dei MACSI sul territorio nazionale;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

6. A quanto ammontano la tassa e le relative sanzioni?

L’imposta è fissata nella misura di € 0,45 al chilogrammo.

L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base della dichiarazione trimestrale presentata dai soggetti obbligati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro i 30 giorni successivi al trimestre di riferimento.

Il mancato pagamento dell’imposta è punito con una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa con un minimo di € 500.

7. Da quando entrerà in vigore?

La nuova tassa entrerà in vigore entro il 1° luglio 2020 pertanto, se queste tempistiche verranno rispettate, si ha ragione di ritenere che la prima rata relativa al trimestre luglio-settembre dovrà essere pagata entro il successivo mese di ottobre 2020.

 

Restano dunque ancora molti punti oscuri per modalità di pagamento della tassa, possibilità di ribaltamento del contributo sui clienti (voce separata in fattura, oppure cifra inserita nel prezzo di vendita?), modelli di dichiarazione trimestrale e per tutte le altre questioni non citate nel presente testo. Riguardo a questi aspetti non esistono al momento informazioni sicure e si attende il provvedimento attuativo che dovrà essere pubblicato entro il mese di maggio 2020.